Altra particolarità della My iTicket è la sua Personal Area, riservata ad ogni Organizzatore.
Un comodissimo strumento di lavoro, implementato sin dal 2004, che permette una continua ed aggiornata interazione tra i differenti soggetti interessati dall’attività di biglietteria:
1) Operatori iTicket;
2) L’Organizzatori ;
3) L'Ufficio SIAE (Competente per territorio);
Ciascun soggetto autorizzato riceve, tramite email, personali credenziali d’accesso (username & password) con le quali in qualsiasi momento ha la possibilità di accedere alla sua area personale per poi visualizzare tutti i documenti relativi ai biglietti ed agli abbonamenti emessi, venduti ed annullati:
1) C1 riepilogo mensile per evento iniziale (C1 di carico);
2) SUPPORTO distinta analitica dei titoli emessi;
3) CARICO documento sintetico di carico dei biglietti;
4) RPM riepilogo mensile per evento (C1 definitivo);
5) modello C2 (qualora vengano emessi abbonamenti).
I documenti sono tutti pubblicati in formato PDF, permettendo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, di visualizzarli semplicemente a video, stamparli con la propria stampante o salvarli sul proprio PC. Per permettere all’organizzatore di adempiere ai pagamenti presso gli uffici SIAE
la società iTicket, dopo aver provveduto nei cinque giorni utili all’annullamento dei titoli rimasti invenduti, produce e pubblica sull’area personale riservata all’organizzatore, il modello C1 DEFINITIVO, documento nel quale sono indicati i proventi relativi ai titoli d’accesso venduti in ciascuna data della manifestazione.
Si sottolinea che i biglietti che rimangono invenduti possono essere annullati ENTRO e NON OLTRE il quinto giorno successivo alla data di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, e dovranno essere riconsegnati integri al titolare del sistema (iTicket) la quale provvederà alla conservazione degli stessi per 5 anni a disposizione delle autorità preposte al loro controllo.
Nei casi di prestampa il legislatore impone la presenza di un “TERZO SOGGETTO” incaricato della vendita materiale dei biglietti. Questa figura è richiesta nei casi in cui il biglietto venga emesso in un momento anteriore rispetto a quello in cui il biglietto viene effettivamente venduto allo spettatore. Come si evince dalla circolare ministeriale 165/E del 7/9/2000, del Ministero delle Finanze richiama il contenuto del DM 13/7/2000 (artt. 3 e 6) e precisa che (i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente ad un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione.) Il “TERZO SOGGETTO” risulta prestare un “servizio” di vendita di biglietti all’organizzatore durante la manifestazione o, in caso di prevendita, prima della manifestazione. Si parla infatti di “emissione in prestampa per la successiva vendita da parte di terzi”. Si precisa inoltro che, per quanto concerne gli incassi ed i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, la normativa vigente prevede vadano sempre e comunque imputati all’organizzatore della manifestazione (e non al terzo).
La iTicket informa che ad oggi i “voucher” o “prevendite tipografiche” – utilizzati nel passato a scopo di prevendita - non sono più. Non è più possibile dunque, vendere biglietti non fiscali in prevendita per poi sostituirli all’ingresso della manifestazione con regolari titoli d’ingresso SIAE. Si precisa inoltre che i voucher possono essere distribuiti gratuitamente, attribuendo al possessore il diritto di ritirare alla cassa un regolare biglietto “omaggio”. Tale principio viene ribadito anche dalla risoluzione n. 88/2001 dell’Agenzia delle Entrate (la disciplina risultante dall’art. 74 quater del dpr 633/72, nonché dal regolamento emanato con dpr 544/99 e dal decreto del 13/7/2000, esclude la possibilità di rilasciare all’atto del pagamento del corrispettivo “buoni” per fruire di prestazioni di spettacoli future, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo.)
Quadro normativo di riferimento
A partire dal 1 febbraio 2004, l'emissione dei biglietti d'ingresso (titoli di accesso) per gli intrattenimenti e le attività di spettacolo è stata automatizzata tramite sistemi fiscali a norma di legge.
Molti organizzatori, con l’entrata in vigore della norma, sono stati “costretti” all’acquisto delle biglietterie automatizzate. Per molti di loro da quel momento in poi è iniziato un vero e proprio inferno. iTicket offre ai suoi clienti una soluzione comoda ed efficace nei servizi di biglietteria.
La nuova disciplina ha infatti introdotto la figura del “titolare del sistema di emissione” quale soggetto responsabile del funzionamento dell'apparecchiatura e della trasmissione dei dati alla SIAE, figura che può essere rivestita in forma imprenditoriale anche da un soggetto diverso dall’organizzatore, la iTicket appunto.
(Il rilascio dei titoli d’ingresso avviene mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ) (dpr. 544/99, art.1).